Cass. Civ. SS.UU. sent. N. 2243 del 6.02.2015 – PROCEDURE PREFALLIMENTARI, NON INCOMPATIBILE LA NOTIFICA DELLA PG. Nell’ambito delle procedure prefallimentari, è valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione che sia stata effettuata, in base a quanto disposto con specifico provvedimento dal presidente del Tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria anziché nelle forme previste dagli articoli 136 e seguenti del Codice di procedura civile.