Cass. Civ. SS.UU. sent. N. 12183 del 12.06.2015 – DEONTOLOGIA AVVOCATI: IL PRESSING SUI TESTI LEGITTIMA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE – Se è lecito per l’avvocato intrattenersi con un teste purchè il contatto non sia teso ad avere un vantaggio processuale (come abbiamo scritto qualche giorno fa, leggi “L’avvocato può scambiare “due chiacchiere” col testimone?”) certo non gli è consentito esercitare forzature o suggestioni finalizzate ad ottenere dichiarazioni favorevoli per il proprio assistito o comunque sfavorevoli per la controparte, specie se questa è rappresentata da un ex cliente. In tal modo, l’avvocato commette ben due illeciti deontologici che legittimano la sospensione dall’attività.