Cass. Civ., sez. VI, sentenza nr. 18663 del 4.09.2014: l’avvocato non può essere amministratore di società di commercianti. L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e, in particolare, la situazione di incompatibilità discende obiettivamente dall’assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza di una società commerciale. Tale incompatibilità risulta palese ove l’avvocato rivesta il ruolo di amministratore o amministratore delegato di società commerciale “con attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed effettivi poteri di gestione o di rappresentanza”.