Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 21363 del 9.10.2014: fallimento: no alla domanda di cognizione. Nell’amministrazione straordinaria tutti i crediti verso l’imprenditore insolvente si fanno vedere e vanno accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso (art. 1, D.L. 26/79), sicchè il creditore deve azionare in quella sede il suo credito poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo: quindi la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria è improcedibile.