Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 19331 del 12.09.2014: l’omissione o l’inesattezza del nome non basta per rendere nulla la sentenza. L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti.