Cass. Civ. sez. VI sent. del 27.11.2014 N. 25214: L’ONERE DELLA PROVA NELLA RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA. NON SPETTA AL DANNEGGIATO PROVARE IL CATTIVO FUNZIONAMENTO DI CIO’ CHE HA PROVOCATO IL DANNO. La responsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo, ricorda la Corte, ed è sufficiente, per il danneggiato, “la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”. Spetta invece al custode, al fine di sgravarsi da detta responsabilità, provare il caso fortuito o in ogni caso la sussistenza di un fattore causale esterno e imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale.