Cass. Civ., sez. VI, ordinanza nr. 15723 del 9.07.2014: parasubordinati, il domicilio determina il foro competente. Nelle controversie del lavoratore parasubordinato per “foro del consumatore” deve intendersi quello ove egli abbia fissato il proprio domicilio e non, se diverso, quello in cui eserciti la propria prestazione. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso di un dipendente di una agenzia immobiliare, con sede nella provincia di Siena, contro l’ordinanza del giudice del lavoro di Firenze che aveva affermato la propria competenza.