Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 5703 del 12.03.2014: DIFESA EFFETTIVA E FORO ESCLUSIVO DELLA RESIDENZA DEL CONSUMATORE. Qual è il foro competente in tema di controversia sorta tra assistito e proprio difensore circa un credito di natura professionale? In questo caso trova applicazione la normativa contenuta nel codice del consumo e, nello specifico, quella che fissa come inderogabile la giurisdizione dell’ufficio presente nel luogo di domicilio o residenza del consumatore. Il codice del consumo è in linea di principio applicabile alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e fonda la propria ratio sulla protezione dell’utente, normalmente inesperto, quindi parte debole del rapporto contrattuale. Dunque, sul piano processuale, la circostanza che l’utente debba sostenere un giudizio in un luogo lontano dalla propria residenza o domicilio incide in concreto sulle sue possibilità di difesa, penalizzandole. Da ciò la qualificazione del foro del consumatore come esclusivo e “tendenzialmente preminente”.