Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 27264 del 22.12.2014: ricorso in Cassazione contro la P.A.: se non notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato è nullo, ma la nullità è sanabile. Qualora la notificazione del ricorso per Cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.