Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 22318 del 21.10.2014: il proprietario del mezzo deve pagare la contravvenzione anche se la circolazione è avvenuta senza il suo consenso. Il proprietario di un veicolo non può esimersi dal pagare la multa (in base al principio di solidarietà sancito dall’articolo 196 del codice della strada) per il solo fatto che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso. Lo chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che il proprietario può evitare il pagamento della sanzione amministrativa solo se dimostra che il mezzo era in circolazione contro la sua volontà. Tale prova deve assumere connotati precisi – come, ad esempio, denuncia di furto, idonea custodia del veicolo – non rilevando la mera affermazione del titolare di non aver concesso in uso il proprio mezzo.