Cass. Civ., sez. Vi, ordinanza n. 21364 del 9.10.2014: fallimento: la partecipazione del creditore opposto. In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 52 l.f., non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l’eccezione al principio dell’accertamento concorsuale dettata dall’art. 96 l.f.; se il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa, eguale inopponibilità debbono subire i diritti che da esso traggono titolo.