Cass. Civ. sez. VI ord. n. 4903 dell’11.03.2015 – PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO DELLA PA, LA PROVA DEL DANNO “SCUSABILE” SPETTA ALL’ENTE PUBBLICO – Il solo illegittimo esercizio di una funzione da parte di una Pubblica amministrazione non produce come diretta conseguenza l’ingiustizia del danno subito dal privato e, quindi, la sua risarcibilità. Il privato è però tenuto solo ad allegare l’illegittimità dell’atto, mentre spetta all’Amministrazione dimostrare di essere incorsa in errore scusabile.