Cass. Civ. sez. VI ord. N. 12360/2015 – NIENTE PROROGA PER I TERMINI DELLA NOTIFICA SE LO STUDIO LEGALE HA CAMBIATO INDIRIZZO

Cass. Civ. sez. VI ord. N. 12360/2015 – NIENTE PROROGA PER I TERMINI DELLA NOTIFICA SE LO STUDIO LEGALE HA CAMBIATO INDIRIZZO – Affinché la notifica dell’atto di appello sia valida è necessario effettuarla all’indirizzo esatto dello studio professionale del difensore domiciliatario della parte appellata. L’intervenuta modifica dell’indirizzo del legale non giustifica la proroga dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c poiché è la norma stessa a precisare che il potere di impugnazione si esaurisce decorso il termine (prima annuale, oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dalla notificazione. E’ quanto deciso dalla VI sez. Civile della Corte di Cassazione (ordinanza 12360/15) che ha ritenuto non potersi giustificare la rimessione in termini dell’appellante.