Cass. Civ. sez. VI-2, ord. n. 2321 del 06.02.2015 – AVVOCATI: SI A COMPENSO ANCHE SENZA FORMALE PROCURA ALLE LITI – Secondo la sentenza n. 2321/2015, la mancanza della procura alle liti in capo all’avvocato non rileva ai fini del diritto al compenso, in quanto, per la differente funzione svolta dalla procura alle liti e dal mandato professionale, ciò che rileva è lo svolgimento di una determinata attività processuale da parte del professionista. Obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore è, quindi, il cliente, e cioè colui il quale, anche se la procura sia da altri conferita, ha affidato al professionista il patrocinio legale chiedendogli la prestazione della sua opera (Cass. 22.01.1994, n. 626; Cass. 6.12.1988, n. 6631). Il rapporto di clientela, pur non identificandosi con il rilascio della procura ad litem, presuppone, comunque l’affidamento di un incarico da parte di un soggetto, anche se estraneo al rapporto procuratorio vero e proprio.