Cass. Civ., sez. Tributaria, sentenza nr. 13808 del 18.06.2014: l’estinzione del processo tributario per inattività della parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell’azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza in merito oggetto di impugnazione, che passa in giudicato, non potendo, in siffatta ipotesi, rimanere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai travolto dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.