Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 9908 del 14.05.2015: se il debitore salda l’importo indicato nel titolo esecutivo, niente precetto per i costi successivi. Addio all’efficacia esecutiva del titolo una volta che l’obbligazione è stata adempiuta. In altre parole, se il debitore ha pagato per intero l’importo indicato nel titolo esecutivo, comprensivo delle spese processuali liquidate, l’avvocato del creditore non può più intimare precetto per i costi successivi alla sua emissione e notificazione. Al massimo, per ottenere il pagamento di tali esborsi potrà esperire l’azione ordinaria.