Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 28320 del 18.12.2013: il lavoratore ha il diritto a chiede il trasferimento per assistere il familiare disabile. Un dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio da diversi anni, ha presentato domanda di trasferimento dal proprio ufficio, richiesta fondata sulla necessità di avvicinarsi alla madre disabile, bisognosa di cure e assistenza continue. A seguito del diniego, il lavoratore si è rivolto al giudice competente, ottenendo ragione in appello. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione affidandosi ad un unico motivo di contestazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermato quale sia la ratio dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) normativa di riferimento per la risoluzione del caso in oggetto: quella di favorire appunto la migliore assistenza al familiare disabile (legato al lavoratore da un rapporto di affinità o di parentela), interesse – quello appunto di garantire un’assistenza effettiva e continuativa al disabile – che è sicuramente superiore a quello, opposto, del datore di lavoro, di mantenere la risorsa entro una determinata sede aziendale.