Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 262 del 12.01.2015: i contratti a termine valgono per l’anzianità. L’indennità prevista dall’articolo 32 non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell’indennizzo forfettario del danno causato dal non lavoro. Per questi periodi non vi è niente da risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non può, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa effettuata. Diretta conseguenza di questo principio è non soltanto il diritto alla retribuzione, bensì anche a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità.