Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 21565 del 13.10.2014: gravano sul cessionario dell’azienda le obbligazioni del dipendente. Più tutele per il lavoratore nel succedersi delle gestioni aziendali. Il cessionario, infatti, risponde nei confronti del dipendente di tutte le obbligazioni precedenti che non siano prescritte.