Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 19682 del 18.09.2014: avvocati dipendenti pubblici; il danno all’immagine della Pa è automatico. Chi viola la regola della incompatibilità tra la professione di avvocato e lo status di dipendente pubblico commette un illecito a prescindere dall’effettivo prodursi di un danno per l’amministrazione. Lo ha stabilito la Corte accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, invece, aveva reintegrato un dipendente licenziato in quanto la sanzione inflitta appariva sproporzionata all’entità degli addebiti non essendosi in concreto verificato alcun danno per l’amministrazione.