Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 1157 del 21.01.2014: il datore di lavoro che dopo il licenziamento di un proprio dipendente ne abbia assunti altri entro il termine di un anno deve risarcire il danno al prestatore ingiustamente allontanato a meno che non fornisca la prova della inevitabilità della scelta motivandola con la necessità di una diversa professionalità. La Corte, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte di appello di Messina proposto da una società che gestiva un albergo in Sicilia.