Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 7661 del 15.04.2015: protesto illegittimo: danno patrimoniale e non sempre da provare. In caso di protesto illegittimo il danno patrimoniale (in questo caso subito dall’attività commerciale) e quello non patrimoniale (alla reputazione) vanno sempre provati dal richiedente. Lo ha stabilito la Corte chiarendo anche che l’omessa notifica della riassunzione del processo interrotto non ne comporta l’estinzione in quanto il giudice deve concedere4 un nuovo termine.