Cass. Civ., sez III, sentenza n. 5596 dell’11.03.2014. CONDUTTORE: PRELAZIONE NELL’ACQUISTO SOLO PER LA DISDETTA MOTIVATA DEL LOCATORE. Il diritto di prelazione a favore del conduttore è previsto unicamente per il caso in cui il locatore gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza, comunicandogli anche di voler vendere la proprietà a terzi. Lo ha stabilito la Corte bocciando il ricorso di un conduttore che dopo aver avuto ragione in primo grado si era visto dare torto dalla Corte di Appello di Napoli. Il riconoscimento del diritto di prelazione non è normativamente previsto in favore del conduttore in assoluto, in quanto conduttore, ma solo nella limitata ipotesi in cui il locatore gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza, comunicandogli di voler cedere la proprietà a terzi.