Cass. Civ., sez III, sentenza n. 530 del 14.01.2014: inadempimento del conduttore, risarcimento fino a nuova locazione senza automatismi. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, una volta cessata l’occupazione dell’immobile, il danno risarcibile a titolo di lucro cessante per il locatore è rappresentato dalla mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente affittare senza però alcun automatismo, gravando comunque sul locatore la prova di aver rimesso l’immobile sul mercato. E individuando nel periodo di preavviso una soglia massima orientativa per il risarcimento.