Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 23164 del 31.10.2014: privilegio ipotecario esteso agli interessi di qualunque natura. Ai sensi dell’art. 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori, e al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento.