Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 22352 del 22.10.2014: va risarcito l’affare perso per la consegna tardiva dell’immobile locato. Va sempre risarcito il danno provocato dal ritardato rilascio dell’immobile una volta accertato il nesso causale col pregiudizio economico sofferto dal locatore. E, nel verificare tale nesso, il giudice deve effettuare una valutazione prognostica ex ante, valutando cioè se, in mancanza del ritardo, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarità causale concludere l’affare. Lo ha stabilito la Corte accogliendo il ricorso di una S.p.a. proprietaria di due palazzi rilasciati da una Asl oltre i termini di legge.