Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 19864 del 22.09.2014: responsabilità del ginecologo: il risarcimento va commisurato alla vita reale del bambino. La Corte ha ricordato che nel liquidare il risarcimento del danno da responsabilità medica dovuta a una cattiva gestione del parto e della successiva assistenza, è possibile operare una riduzione del danno non patrimoniale in considerazione della vita reale del bambino. Tale riduzione non costituisce una personalizzazione del danno ma un semplice dato obiettivo che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.