Cass. Civ. sez III sent. N. 2750 del 12.02.2015 – EVIZIONE, RISARCIMENTO PIENO PER L’ACQUIRENTE E GLI AVENTI CAUSA. I costi del mutuo necessario al pagamento del prezzo del bene rientrano tra le spese che il creditore procedente deve risarcire al compratore che ha subito l’evizione. Ad essi si aggiungono quelli necessari al rimborso del terzo avente causa per le spese inutilmente affrontate per un contratto poi divenuto inefficace. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2750/2015, chiarendo anche quando nel caso di opposizione di terzo all’esecuzione si applica la sospensione feriale ai termini per la notifica del ricorso.