Cass. Civ. sez. III sent. N. 1453 del 27.01.2015 – LA QUIETANZA SENZA RISERVE LIBERA DALLA SOLIDERIETA’ IL COOBLIGATO – Nel caso in cui uno dei debitori di un’obbligazione solidale paghi la sua quota e il creditore gli rilasci la quietanza, in cui non è prevista la riserva del creditore medesimo di agire verso di lui per il saldo residuo, si realizza la fattispecie di cui all’articolo 1311 del Cc , di rinuncia alla solidarietà con conseguente conservazione dell’azione in solido nei confronti degli altri coobbligati, e non quella prevista dall’articolo 1301 del Cc di remissione del debito.