Cass. Civ. Sez . III sent. N. 12088 del 10.06.2015 – CANCELLAZIONE DEL VOLO: PER LA MANCATA ASSISTENZA RISARCITE LE SPESE VIVE MA NON IL DANNO MORALE – Il passeggero che resta a terra per lo sciopero dei piloti non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per lo stress e i disagi derivati da una notte passata in aereoporto. La Corte di Cassazione, con la sentenza 12088 , Regolamento comunitario e giurisprudenza della Corte Ue alla mano, esclude che dalla normativa sovranazionale derivi un obbligo del vettore a pagare i danni morali. L’unica strada per ottenere il risarcimento non patrimoniale potrebbe essere quella dell’ordinamento interno che lo limita però alle ipotesi di reato o di una lesione dei diritti inviolabili della persona.