Cass. Civ. sez. III sent. N. 11862 del 9.06.2015 – IL FONDO PATRIMONIALE NN SI SALVA DALLA REVOCATORIA ANCHE SE COSTITUITO CON BENI DELLA COMUNIONE LEGALE – “l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 cod. civ.” e che “tale principio, si sottolinea, va confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.”