Cass. Civ. sez III sent. Del 2.12.2014 N. 2542: SINISTRI, CHI STIPULA L’RCA PER CONTO ALTRUI NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicurazione del responsabile, litisconsorte necessario è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario.