Cass. Civ., sez. II, sentenza nr. 17945 del 31.07.2014: il singolo condomino può eseguire opere che non comportano modifiche sostanziali del bene comune senza il consenso dell’assemblea. Il singolo condomino, al fine di apportare migliorie alla propria unità abitativa, può operare modifiche su parti comuni. E può farlo anche senza l’assenso degli altri comproprietari. Se la miglioria non provoca lesione dell’altrui diritto di godimento del bene comune, allora viene integrata l’ipotesi di utilizzo di poteri di legittimo godimento del bene, potere intrinseco nel fatto stesso del dominio.