Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 27154 del 22.12.2014: le grondaie? Sono parti comuni dell’edificio. Le grondaie, così come i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale, sono parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c. e, pertanto, le spese necessarie per la loro riparazione, manutenzione o sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini.