Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 25811 del 5.12.2014: compravendita: se l’immobile non è in regola con le norme urbanistiche, il contratto è nullo. In materia edilizia, dalla formulazione dell’art. 40,co. II, della l. n. 47/1985 è desumibile la nullità, sia di carattere sostanziale che formale, degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.
Ad affermare il suddetto principio, discostandosi dal precedente orientamento e confermando invece le più recenti pronunce (cfr., ex multis, Cass. n. 23591/2013), è la seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza in esame.