Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 10202 del 19.05.2015: quietanza di pagamento impugnabile dal creditore solo per errore o violenza. Poche chance per il creditore che dopo aver rilasciato quietanza di pagamento sostenga di non aver ricevuto quanto effettivamente gli spetta. Egli infatti è legittimato ad impugnare il documento unicamente dimostrando che la differenza esistente tra il prezzo realmente pattuito e quello dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento, seppur non corrispondente al vero.