Cass. Civ. sez II sent. N. 3819 del 25.02.2015 – LA RINUNCIA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETA’ CONFIGURA UNA DONAZIONE INDIRETTA – La rinuncia alla quota di comproprietà effettuata al fine di favorire in via riflessa gli altri comproprietari costituisce una donazione indiretta che non necessita dell’atto pubblico. E se, contestualmente, il negozio contenente tale rinuncia comprende anche una patto successorio nullo ai sensi dell’articolo 458 del codice civile , la nullità della clausola travolge l’intera pattuizione solo se il negozio non sarebbe stato stipulato in assenza del patto nullo.