Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 26062/2014: in caso di riconoscimento “tardivo” del figlio, il cognome del padre viene aggiunto a quello della madre. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che – avendo riconosciuto il figlio dopo 4 mesi dalla nascita – si opponeva a che gli fosse dato il suo cognome in aggiunta a quello della madre. A casi del genere si applica l’art. 262 c.c. che – così come modificato dal D.lgs. 154/2013 – stabilisce che «il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre», e nel caso di figli minori «la scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale dovrà valutare esclusivamente l’interesse della prole». I genitori pertanto non hanno voce su questo punto e non possono opporsi alla decisione del giudice di imporre, aggiungere, sostituire o anteporre il cognome dell’uno o dell’altro, a meno che non ricorrano fondate ragioni – come, ad esempio, la cattiva reputazione del genitore o il possibile nocumento alla socialità del figlio.