Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 23651 del 6.11.2014: soggetto a fallimento l’accomandante che compie atti di amministrazione. Il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa, assume solidale e illimitata responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.