Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 23086 del 30.10.2014: fallimento, la liquidazione del coadiuvatore spetta al giudice delegato. Ai sensi dell’art. 25 n. 7 della legge fallimentare spetta al giudice delegato la competenza esclusiva per la liquidazione dei compensi per l’attività espletata dagli incaricati a favore del fallimento; ne consegue che il provvedimento in materia è assoggettato alla speciale disciplina endofallimentare del reclamo dell’art. 26 della legge fallimentare.