Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 22999 del 29.10.2014: l’obbligo di astensione non grava sul giudice che ha svolto funzioni di “istruttore”. L’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 4 del c.p.c., in quanto diretto a evitare che il giudicante sia condizionato dalle opinioni espresse in precedenza sulla medesima causa, grava sul giudice che in altro grado del processo abbia partecipato alla decisione di merito e non,quindi, sul giudice che abbia svolto nella fase iniziale del processo le funzioni di giudice istruttore (nella specie, tenendo tre udienze).