Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 139 dell’8.01.2014: divorzio: i tre anni decorrono dall’udienza di comparizione fino a prova contraria. In assenza di prove diverse, il computo dei tre anni di separazione necessari per la pronuncia di divorzio decorre dal giorno della comparizione personale che comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di cessare la convivenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 139/2014, respingendo il ricorso di un marito che aveva sostenuto il mancato decorso del termine in quanto la separazione non era stata “ininterrotta”, e indicando la data della seconda separazione quale termine iniziale per la decorrenza.