Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 10076 del 18.05.2015: opere pubbliche: illegittima la sospensione dei lavori per interessi turistici. E’ illegittima la sospensione dei lavori di costruzione di un’opera pubblica disposta per non intralciare l’attività turistica e di balneazione di un Comune nel periodo estivo. L’esecuzione di un appalto può essere sospesa, infatti, solo per ragioni di pubblico interesse o necessità, ovvero in caso di esigenze pubbliche sopravvenute, oggettive e non prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza.