Cass. Civ. sez I sent. N. 23080 del 30.10.2014

Cass. Civ. sez I sent. N. 23080 del 30.10.2014 – L’ATTO DI RINUNCIA ESTINGUE IL GIUDIZIO SOLO SE COMUNICATO ALLA CONTROPARTE. L’atto di rinunzia al ricorso per cassazione depositato nel termine previsto dall’articolo 390 del Cpc non può essere considerato idoneo a determinare la estinzione del giudizio, qualora non sia stato notificato alla controparte, né comunicato all’avvocato della stessa il quale non abbia – pertanto – apposto il visto prescritto dall’articolo 390, comma 3, del Cpc.