Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 1725 del 29.01.2015 – DA SEGNALARE I CREDITI VERSO INSOLVENTI – Nelle categorie di rischio creditizio che comportano segnalazione alla Centrale rischi rientra la “sofferenza” in cui rientra l’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato d’insolvenza (anche non accertato in giudizio o in casi in sostanza equiparabili)indipendentemente da eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende. Ciò implica che l’istituto segnalante valuti la complessiva situazione finanziaria del cliente senza decidere automaticamente in base a un mero ritardo di pagamento. Resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, cioè non accompagnato da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.