Cass. Civ., sentenze nnrr. 6010 del 14.03.2014, 6084 e 6085 del 17.03.2014: procedimento per accertamento tecnico preventivo: l’inibizione al giudice del potere di verifica sui requisiti dell’azione ribalta la prassi esistente nei tribunali. In tali provvedimenti viene ampiamente analizzato il procedimento dell’ATP in materia previdenziale, ex art. 44 bis c.p.c., introdotto con D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudice adito con istanza per ATP null’altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacchè il legislatore pone l’ATP come fase preliminare cui passare necessariamente, quali che siano gli ostacoli che nelle singole fattispecie precluderebbero il diritto alla prestazione richiesta.