Cass. Civ., sentenza nr. 12376 del 3.06.2014: l’avvocato si cancella dall’albo? La causa deve continuare. La cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati è assimilabile alla revoca o alla rinuncia alla procura, pertanto, non verificandosi la perdita forzata dello “ius postulandi” come nelle ipotesi di morte, radiazione o sospensione, la causa procede comunque il suo corso. Così ha statuito la Corte in una fattispecie inerente la richiesta, da parte del fallimento di una società, della revoca e della inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla fallita nei confronti di una banca creditrice nell’anno anteriore al fallimento. La banca eccepiva, invece, l’estinzione del processo ex art.301 c.p.c. a causa della cancellazione dall’albo del difensore.