Cass. Civ., sentenza n. 629 del 14.01.2014: compratore risarcito se non c’è l’abitabilità. Con la sentenza in questione la Corte ha affermato l’impossibilità di derogare alla normativa generale che prevede l’obbligo di rilasciare l’abitabilità. Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commercialità. Senza l’indispensabile atto il venditore è considerato inadempiente e accusato di aver venduto una cosa per un’altra (art. 1470 c.c ). Circostanza che autorizza il compratore a chiedere un risarcimento per la ridotta commercialità del bene o, come è avvenuto nel caso esaminato, a fare marcia indietro pretendendo il doppio della caparra pagata.