Cass. Civ., sentenza n. 6020 del 16.03.2014: NON RIENTRA NELLA COMUNIONE DEI BENI LA CASA COSTRUITA SUL TERRENO DI PROPRIETA’ DI UNO DEI CONIUGI. La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, I comma, lett. b), codice civile.