Cass. Civ., sentenza n. 28575 del 20.12.2013: i vizi dell’opera possono essere denunciati anche al di là degli otto giorni. Il termine de qua, che l’articolo 2226 c.c. impone, a pena di decadenza, per fare valere la responsabilità per vizi dell’opera, non si applica nel caso di prestazione di attività intellettuale. Secondo gli ermellini, le disposizioni dell’articolo 2226 sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno o l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226.